Signore e signori ecco a voi il codice militare
di guerra
A cura del Forum delle donne di Rifondazione comunista
Per la prima volta, dal 1945, nell'ordinamento giuridico italiano è entrato di nuovo in vigore il Codice penale militare di guerra
Molti giorni dopo il voto del Parlamento sulla partecipazione italiana alla guerra all'Afghanistan, è stato emanato un decreto legge (1° Dicembre 2001 n. 421), recante norme urgenti per la partecipazione di Personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". Che prevede che al Corpo di spedizione italiano si applichi il codice penale militare di guerra, con esclusione delle disposizioni di natura processuale.
Nello stesso giorno, e ovviamente non si tratta di un caso, il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge (S 915) avente ad oggetto modifiche al codice penale militare di guerra. Il Codice penale militare di guerra risale al 1941, in piena guerra fascista e ben prima della Costituzione. E' rimasto là per decenni perché l'Italia si era sottratta al ricorso alla guerra mettendone in Costituzione il ripudio. Tali modifiche lasciano intatto l'impianto normativo e ideologico del codice penale militare di guerra e introducono due peggioramenti significativi.
Il primo è che viene ampliata la portata dell'art.9, prevedendo che in caso di missioni all'estero (anche in tempo di pace), le disposizioni del codice penale militare di guerra si applicano non solo al Corpo di spedizione, ma anche al personale militare che svolge compiti di supporto nel territorio nazionale. L'applicazione dell'ordinamento militare di guerra diventa un fatto usuale
Il secondo è che viene reintrodotto il cosiddetto reato militarizzato, vale a dire una disposizione che sottopone alla competenza dei Tribunali militari i reati comuni commessi dai militari, che nell'ordinamento italiano era stato cancellato nel lontano 1956. Peraltro il reato militarizzato viene introdotto con una ampiezza molto più estesa di quella vigente durante la seconda guerra mondiale.
In questo modo viene rilegittimato l'intero impianto del Codice. e viene dato di nuovo vigore a norme estremamente pericolose per la vita democratica ed inammissibili dal punto di vista costituzionale. L'art.5, ad esempio, che da al Governo la facoltà di dichiarare applicabile le legge penale militare di guerra anche in tempo di pace, o l'art.10, che prevede l'applicazione della legge penale militare di guerra ad operazioni militari per motivi di ordine pubblico.
Per non parlare delle norme che cancellano il diritto al dissenso e ad una informazione non addomesticata, come l'art.76 che punisce la divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali, o l'art.80 che punisce la pubblicazione di critiche o scritti polemici sulla guerra o l'art.87 che punisce la denigrazione della guerra. Viene inoltre riconfermata la validità di una giurisdizione speciale, i cui giudici sono privi di ogni elementare requisito di indipendenza ed imparzialità e le cui sentenze non sono ricorribili in Cassazione.
( fonte: http://www.womenews.net
Il paese delle donne)