Imperialismo
e diritti umani. Spiegazione di un paradosso
Recensione al libro di Antonio Gambino, L'imperialismo dei diritti umani
di Ciro Riccardo
Una notizia di quest'ultima settimana, alla quale generalmente i giornali
non hanno dato il giusto rilievo, è la decisione degli Stati Uniti
di chiamarsi fuori dalla Corte penale internazionale (Cpi), fondata a Roma
nel `98, neutralizzando così la firma che al trattato appose l'ex presidente
democratico Bill Clinton il 31 dicembre 2000. Decisone alquanto strana per
un paese che si dichiara campione dei diritti umani e custode mondiale della
libertà e della democrazia, ed è attualmente impegnato a garantirsi
appoggi nella sua "guerra al terrorismo" internazionale.
In realtà la superpotenza americana teme che un organismo internazionale
possa intralciare le operazioni del personale civile e militare impegnato
in varie parti del mondo. Questo fatto dà un'ulteriore conferma alla
tesi esposta nel bel libro di Antonio Gambino, L'imperialismo dei diritti
umani, Roma, Editori Riuniti, 2001. E cioè che il presunto isolazionismo
degli Stati Uniti è, ad una visione più attenta delle scelte
statunitensi sul piano internazionale, nient'altro che una scelta di unilateralismo
globale, dettata dalla "convinzione di poter operare unicamente sulla
base delle proprie valutazioni e dei propri interessi che originariamente
si era espressa nella tendenza degli Stati Uniti a separarsi dal mondo e a
rinchiudersi in loro stessi, ma che ora, conservando sempre i medesimi punti
di riferimento, pretende di manifestarsi, attivamente e senza alcun limite,
su un piano planetario".(p. 122)
Anche la tutela dei diritti umani, che anima il dibattito contemporaneo, è
artatamente invocata per difendere interessi nazionali, come è peculiare
della politica estera degli stati.
Gambino svolge un'analisi attenta e riccamente documentata sull'origine, l'evoluzione
e le implicazioni teoriche e pratiche per una loro attuazione piena e non
mistificatoria. Dopo la loro solenne promulgazione, il 10 dicembre 1948, i
diritti umani entrarono in una "lunga fase di latenza", condizionata
dalle circostanze storiche che avevano accompagnato la loro formulazione,
la tensione tra il blocco occidentale e quello comunista. Anche se ci si serviva
di nobili argomentazioni etiche, in realtà la Commissione per i diritti
umani, composta dai rappresentanti dei vari paesi membri, si muoveva ancora
all'interno della logica della politica estera degli stati, il cui fine è,
notoriamente, quello di promuovere e difendere i singoli interessi nazionali.
La svolta nella storia dei diritti umani si ha nel 1989, in seguito allo sgretolarsi
e, poi, al crollo dell'impero sovietico. La conseguente omogeneizzazione politica
e economica del nostro pianeta ha dato a molti l'impressione che fosse ormai
giunta la possibilità di realizzare i diritti umani su scala mondiale;
ma in realtà si erano semplicemente create le circostanze per porre
il problema del loro fondamento, della loro universalità e, infine,
della possibilità della loro attuazione.
Richiamandosi alle argomentazioni di Norberto Bobbio, esposte in Sul fondamento
dei diritti dell'uomo (1965), secondo il quale, essendo i diritti umani sono
"una classe variabile" di esigenze e di richieste avanzate nel corso
della storia, conclude che "non si vede come si possa dare un valore
assoluto a diritti storicamente relativi" (cit. p. 26) il nostro autore
individua nella percezione concreta del restringimento fisico del mondo la
necessità, avvertita sempre più, di un possibile fondamento
dei diritti umani. Ma La realtà della totale unificazione del mondo
non è sufficiente - come vorrebbe Habermas - per giustificare la visione
dei diritti umani. Il fondamento dei diritti umani deve avere natura normativa
e consensuale; solo così l'"ideale" dell'unità del
nostro pianeta può inverarsi in una forma etico-giuridica, ed evitare
un suo uso partigiano e strumentale. Buono, quest'ultimo, a giustificare debolmente
il diritto di ingerenza, senza che si sia prima manifestata la concezione
del mondo come comunità, "attraverso un concreto tentativo di
arrivare a una distribuzione eguale, o sempre meno diseguale, della ricchezza
globale (...), oppure attraverso l'accettazione dell'idea di una proprietà
comune delle fondamentali risorse naturali del pianeta e di immediati interventi
collettivi a favore dei paesi colpiti da carestie o epidemie" (p.56).
Insomma, il diritto (e il dovere) di ingerenza in difesa dei diritti umani
non può essere inteso solo in funzione punitiva, ma deve mirare alla
diffusione di una fattiva solidarietà planetaria.
Tanti altre ancora sono le argomentazioni che Gambino, con pacatezza e col
corredo di documentazione e riferimenti teorici essenziali, espone nel suo
libro. E sono tutte argomentazioni utilissime per interpretare le vicende
della nostra contemporaneità.
Ciro Riccardo
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